Come richiedere la sospensione delle rate del mutuo causa Covid-19

Come sospendere le rate del mutuo per Coronavirus - Immobiliare Scandellari

Sospensione mutuo prima casa per Coronavirus: come presentare la domanda.

Il Ministero dell’Economia ha di recente definito le regole con le quali è possibile richiedere il congelamento dei mutui prima casa senza l’applicazione di alcuna commissione

Con il primo decreto (DL 9/2020) il Governo ha deciso di applicare la moratoria sui mutui prima casa a tutti i soggetti interessati da sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni o da una riduzione degli orari lavorativi per almeno il 20% delle ore complessive e riferibili sempre a un periodo minimo di 30 giorni; con il secondo decreto (DL 18/2020) si sono poi allargate le maglie, consentendo anche ai lavoratori autonomi di congelare le rate del mutuo per un periodo massimo di 9 mesi.
Occorre precisare che la sospensione del mutuo non è una novità assoluta introdotta con l’emergenza Covid-19: tale possibilità è presente in Italia già dal 2007, istituita con la Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 2, commi 475 e ss, rifinanziata poi con il “Decreto Salva italia”, dove grazie a un Fondo viene ripagato alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo, con la sola esclusione della componente di SPREAD. Ai tradizionali casi previsti che davano diritto alla sospensione, come ad esempio il riconoscimento di un grave handicap o la morte, si aggiungono quindi le situazioni sopra citate.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Insieme alla domanda (il cui modulo lo trovate in fondo alla pagina) occorrerà allegare il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, ad esempio l’indennità di disoccupazione o la dichiarazione da parte del proprio datore di lavoro circa l’effettiva sospensione/riduzione degli orari lavorativi a causa di eventi non riconducibili alla propria responsabilità, con indicazione precisa del tempo della sospensione e della percentuale di riduzione degli orari.
Un consiglio è quello di contattare anticipatamente la propria banca, perché a causa dell’emergenza molti istituti ricevono solamente su appuntamento, oppure potrebbero dare la possibilità di effettuare la presentazione della domanda in via telematica tramite email.

PROFESSIONISTI E AUTONOMI
Fino al 17 dicembre verranno applicate regole specifiche per queste due categorie, le quali potranno anch’esse accedere al congelamento presentando un’autocertificazione attestante una diminuzione del proprio fatturato medio giornaliero maggiore del 33% (per il periodo successivo al 21 febbraio) rapportato al fatturato medio dell’ultimo trimestre 2019, sempre a causa del Covid-19.

PRIMA CASA E MUTUI FINO A € 250.000
La richiesta può essere presentata soltanto da coloro che sono proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale (che non sia classificato come immobile di lusso) il cui importo di mutuo non sia superiore ad € 250.000. La quota di interesse che verrà rimborsata da parte del Fondo (per il quale sono stati previsti 400 milioni di Euro di stanziamento) alla banca è pari solamente al 50%, la restante somma rimane a carico del cliente, così come rimane invariata la quota capitale, con la conseguenza che il piano di ammortamento si allungherà di un periodo equivalente al periodo di stop.

PER QUANTO È POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
– fino a 6 mesi in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
– fino a 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
– fino a 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
Al contrario di quanto previsto in precedenza, al momento è stato eliminato anche il vincolo che normalmente prevedeva la possibilità di sospensione solamente i mutui in essere da almeno un anno

NIENTE COMMISSIONI E NIENTE ISEE
Questa possibilità di congelamento delle rate del mutuo non è soggetta al pagamento di alcuna commissione o spesa di istruttoria e non avrà inoltre bisogno di garanzie ulteriori. Inoltre, l’accesso al Fondo, al contrario di quanto previsto dal regolamento ordinario, non è subordinato alla presentazione del proprio ISEE.

DA QUANDO PARTE LA SOSPENSIONE
Una volta acquisita che la banca avrà acquisito la domanda e avrà verificato la sussistenza dei requisiti, la invierà telematicamente al CONSAP entro 10 giorni lavorativi, e quest’ultimo, in qualità di gestore del Fondo, si impegna a comunicare alla banca l’accettazione o meno della richiesta di sospensione entro 15 giorni lavorativi. A questo punto la banca provvederà ad informare il richiedente, con una tempistica complessiva che verosimilmente si aggira intorno ai 25-30 giorni lavorativi.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Clicca qui per scaricare il modulo PDF direttamente dal sito del MEF.

Speriamo di avere risolto la maggior parte dei dubbi su questo tema, ma se avete domande ulteriori non esitate a contattarci via mail a info@immobiliarescandellari.com.

FONTI:
www.ilsole24ore.com
www.altroconsumo.it
www.theitaliantimes.it