Cosa fare dopo aver venduto casa? Guida pratica per acquirente e venditore sugli adempimenti successivi al rogito.
Per rispondere comodamente alla richiesta che molti clienti ci pongono: “adesso che ho rogitato, cosa devo fare?”, abbiamo deciso di presentare un breve elenco riassuntivo di tutti gli adempimenti necessari per venditore e acquirente.
L’emozione che si prova dopo essere usciti dallo studio del notaio è unica: c’è chi è riuscito dopo tanti sforzi a comprare la sua prima casa, c’è chi si è liberato di un peso vendendo l’immobile che aveva sul mercato da tanti anni, c’è chi può finalmente traslocare in una casa più grande e chi invece potrà godersi le tanto desiderate vacanze al mare. Le esigenze sono tante, così come i sentimenti, e spesso capita di dimenticarsi degli adempimenti comunque necessari da effettuare successivamente all’avvenuto passaggio di proprietà.
COSA DEVE FARE IL VENDITORE DOPO IL ROGITO
– COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO: la dovrai effettuare solo nel caso di vendita effettuata a cittadini extracomunitari; nessuna comunicazione necessaria se l’acquirente è cittadino europeo. Dovrai inoltrare, entro 48 ore dalla avvenuta vendita, la comunicazione alla Questura o ai Vigili Urbani (se il Comune non è sede di Questura), secondo l’art. 12 del Dl n. 59/1978, convertito poi nella legge n. 191/1978, tramite un modulo dedicato dove inserire i dati dell’acquirente.
– CONDOMINIO: comunica all’amministratore di condominio le generalità del nuovo acquirente, cosicché si possa procedere con l’addebito delle spese condominiali a partire dalla data del rogito. Puoi effettuare le comunicazione trasmettendo all’amministratore una copia autentica dell’atto di compravendita (ricordati di richiederla allo studio notarile trascorsi 30 giorni dalla stipula); in caso contrario rimarrai responsabile nei confronti del condominio delle spese condominiali dovute dal nuovo proprietario successivamente alla vendita, fino al momento in cui non completerai la comunicazione.
– UTENZE: in base agli accordi presi con l’acquirente (subentro o voltura dei vecchi contratti di fornitura) dovrai effettuare comunicazione ai gestori di gas, luce, acqua e telefono riguardo la formale disdetta.
– TARI: ricordati di comunicare al Comune in cui è situato l’immobile che hai appena venduto la denuncia di cessazione, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni.
– TASSE RESIDUE: permane l’obbligo di estinguere eventuali imposte e tributi in sospeso gravanti sull’immobile per tutto il periodo durante il quale ne sei stato in possesso (IMU, TASI e TARI).
COSA DEVE FARE L’ACQUIRENTE DOPO IL ROGITO
– TRASFERIMENTO DI RESIDENZA: rivolgiti all’Ufficio Anagrafe del Comune dove è situato l’immobile e presenta la domanda relativa al trasferimento della residenza (può essere presentata anche per l’intero nucleo familiare). È necessario che la domanda venga presentata da un maggiorenne munito di carta di identità in corso di validità, codice fiscale, patente di guida e carta di circolazione del veicolo intestato al richiedente. Sarà poi il Comune della nuova residenza a comunicare il trasferimento al precedente Comune.
È essenziale che effettui il trasferimento della residenza quanto prima, non solo per dare al Comune la possibilità di eseguire i diversi controlli sulla popolazione residente, ma anche per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, per le quali vige l’obbligo di trasferire la propria residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito notarile.
– IMU (imposta municipale unica): è l’imposta sugli immobili dovuta dal possessore. Dal primo gennaio 2014 non è più dovuta l’IMU sull’abitazione principale (dove si è stabilita la propria residenza anagrafica) e alle relative pertinenze, escluse abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Al momento della vendita dell’immobile, l’IMU viene ripartita tra venditore e acquirente in base ai mesi di proprietà: il mese in cui si stipula l’atto di compravendita è a carico di chi ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni. Per l’IMU non dovrai presentare nessuna comunicazione, poiché vale a tale fine la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate eseguita dal notaio, ma dovrai comunque informarti presso il Comune riguardo l’esatto importo da pagare, poiché le aliquote vengono fissate a livello locale e cambiano di anno in anno.
L’IMU si paga in due rate, con scadenze 16 giugno e 16 dicembre, tramite modello F24, e viene calcolata sul valore catastale dell’immobile, rivalutato sulla base delle disposizioni di legge.
– TASI (tributo per i servizi indivisibili): la TASI va a copertura dei servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, etc.. Come nel caso dell’IMU, anche la TASI è esente sull’abitazione principale. Negli altri casi invece il pagamento è richiesto a chi possiede o detiene fabbricati, aree scoperte o aree edificabili, e ha una base imponibile uguale a quella prevista per l’IMU (il valore catastale dell’immobile) con un’aliquota base pari all’1 per mille.
È facoltà dei singoli Comuni stabilire riduzioni e/o esenzioni, ma la somma, per ciascuna tipologia di immobile, delle aliquote di TASI e IMU non può superare l’aliquota massima consentita per l’IMU, mentre per i fabbricati rurali strumentali, non può invece superare l’1 per mille.
– TARI (tassa sui rifiuti): è il tributo con il quale si finanziano i costi di raccolta e smaltimento rifiuti (sostituisce le vecchie TARES/TARSU), ed è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi o conduca locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti. La superficie da considerare per il calcolo del tributo è la superficie calpestabile. Dovrai effettuare la denuncia di nuova occupazione presso il Comune in cui è situato l’immobile che hai acquistato, ricordandoti di comunicare anche la dichiarazione di cessazione per l’immobile che occupavi precedentemente.
– UTENZE: in base agli accordi presi con il venditore, dovrai metterti in comunicazione con i gestori di gas, luce, acqua e telefono per poter subentrare o volturare le utenze intestate al precedente proprietario, oppure procedere per una nuova attivazione nel caso in cui le utenze dell’abitazione fossero già staccate al momento del rogito.
– CANONE RAI: nessun adempimento necessario, in quanto da tempo ormai il canone viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Saranno il vecchio e il nuovo fornitore ad occuparsene, calcolando le rispettive quote.
– COPIA AUTENTICA DELL’ATTO: non dimenticarti di richiedere allo studio del notaio, una volta trascorso almeno un mese dalla stipula, una copia autentica dell’atto di compravendita.
Speriamo di averti fornito con questa piccola guida un aiuto per chiarire i tuoi dubbi sugli adempimenti necessari dopo il rogito. Se stai cercando un’agenzia immobiliare a Rimini in grado di rispondere alle tue esigenze di acquirente o di venditore, che ti supporti attivamente in tutte le fasi della compravendita, rivolgiti subito a Immobiliare Scandellari: i nostri professionisti sono al tuo servizio. Chiamaci subito al 375 5255905.